COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°28 del 10/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. TRUENTINA CASTEL DI LAMA avverso decisione esito gara Truentina C.D.L.- Forsempronese del 4/11/2001 – Campionato Regionale Eccellenza – C.U. n. 18 del 22.11.2001

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°28 del 10/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. TRUENTINA CASTEL DI LAMA avverso decisione esito gara Truentina C.D.L.- Forsempronese del 4/11/2001 - Campionato Regionale Eccellenza - C.U. n. 18 del 22.11.2001 Reclama ritualmente la A.C. Truentina Castel di Lama avverso la decisione del Giudice Sportivo di omologa della gara in oggetto con il risultato conseguito sul campo. Afferma la reclamante, anche avanti questa C.D., che il proprio calciatore Salvagno non doveva essere espulso poiché la prima ammonizione non poteva essere comminata in quanto l’infrazione commessa comportava semplicemente un calcio di punizione. Chiede pertanto ordinarsi la ripetizione della gara. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n sentito il Direttore di Gara, questi ha precisato che la prima ammonizione venne inflitta al Salvagno per condotta antisportiva essendo lo stesso calciatore rientrato sul terreno di gioco dopo esserne uscito circa dieci secondi prima prendendo parte attiva all’azione. Precisa altresì di aver sanzionato con il cartellino giallo il Salvagno a seguito della segnalazione dell’assistente che sollevò la bandierina. n rilevato che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Direttore di Gara, appare corretto ogni provvedimento assunto dallo stesso nell’espletamento della direzione; D E C I D E a) di respingere il reclamo confermando la decisione assunta dal G.S.; b) di incamerare la tassa reclamo mediante addebito alla società reclamante.
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