COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 17/01/2002 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE “C” Gara CALCETTO CASTRUM LAURI – CANTINE RIUNITE TOLENTINO del 15/12/ 2001

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 17/01/2002 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE "C" Gara CALCETTO CASTRUM LAURI - CANTINE RIUNITE TOLENTINO del 15/12/ 2001 Letto il referto arbitrale e le distinte ad esso allegate, nonche' la riserva scritta presentata dalla Soc. Castrum Lauri nella quale si evidenzia che la Soc. Cantine Riunite Tolentino nella gara in oggetto ha schierato in campo il giocatore Pascolini Andrea inserito nel C.U. n. 28 del 10.01.2002 tra i giocatori squalificati per una gara per recidivita in ammonizioni; verificato che il ridetto giocatore effettivamente non poteva partecipare alla gara in oggetto perche' squalificato; P.Q.M.; - si decide, di assegnare partita vinta alla Soc. Castrum Lauri con il risultato di Castrum Lauri 2 Cantine Riunite Tolentino 0 , ai sensi dell'art. 7 punto 5 capoverso A del C.G.S. - Di inibire il dirigente della Soc. Cantine Riunite Tolentino Vagni Felice sino al 13.02.2002; - di squalificare per una gara effettiva il giocatore Pascolini Andrea della medesima Societa.
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