COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 17/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. VEREGRA CALCIO avverso provvedimenti merito gara Veregra – Recanati del 22/12/2001 – Campionato II Categoria – Girone “E” – C.U. n. 25 del 27/12/2001

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°29 del 17/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. VEREGRA CALCIO avverso provvedimenti merito gara Veregra - Recanati del 22/12/2001 - Campionato II Categoria - Girone “E” - C.U. n. 25 del 27/12/2001 Reclama ritualmente la Società Veregra Calcio avverso la sanzione della squalifica per otto gare inflitta dal G.S. al calciatore Pirro Simone per aver, dopo essere stato espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, spintonandolo leggermente. La reclamante nega gli addebiti precisando che il Pirro si limitò a chiedere spiegazioni all’arbitro ponendogli una mano sulla spalla per richiamarne l’attenzione. LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n sentito il direttore di gara, questi ha precisato che il Pirro lo spintonò per richiamare la sua attenzione; esclude che il gesto avesse natura violenta ed aggiunge che, successivamente, il calciatore si allontanò tranquillamente. n rilevato che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, appare ridimensionata la gravità del comportamento tenuto dal Pirro e che pertanto la sanzione può essere adeguatamente ridotta, D E C I D E a) di accogliere il reclamo per l’effetto riducendo a quattro gare la sanzione inflitta al calciatore Pirro Simone; b) di restituire la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it