COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°30 del 24/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.C. PORTO D’ASCOLI avverso sanzioni merito gara Porto D’Ascoli – Campiglione, del 29.12.2001 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D”.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°30 del 24/01/2002 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.C. PORTO D’ASCOLI avverso sanzioni merito gara Porto D’Ascoli - Campiglione, del 29.12.2001 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D”. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 42, n. 5, del C.G.S. Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 15.1.2002, quindi oltre i dieci giorni successivi al 3.1.2002, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n° 27, contenente il provvedimento impugnato. La Commissione Disciplinare, PQM visto l’art. 42, n.5, del C.G.S. DICHIARA inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. Porto d’Ascoli per tardività. Si incameri la tassa reclamo.
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