COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 07/02/2002 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara PRO CALCIO CASTEL DI LAMA – MONTEPRANDONESE del 20/ 1/ 2002
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°32 del 07/02/2002
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara PRO CALCIO CASTEL DI LAMA - MONTEPRANDONESE del 20/ 1/ 2002
A scioglimento della riserva di cui al C.U.n.30 del 24/01/2002;
Constatato che al reclamo inviato dalla Società Monteprandonese allo scrivente G.S.non è stata allegata la ricevuta della lettera raccomandata comprovante l'invio della copia dei motivi del reclamo alla SocietàPro Calcio Castel di Lama;
Rilevato che tale inosservanza ai sensi dell'art.23 C.G.S. punti 5,10 costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame. P.Q.M.
Si decide:
-Di respingere il reclamo proposto dalla Società Monteprandonese e di incamerare la relativa tassa;
-Di confermare il risultato conseguito sul campo Pro Calcio Castel di Lama 3-Monteprandonese 2.