COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. OSTRENSE CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara Leopardi Falconara – A.S.Ostrense dell’8/2/2002 – Campionato Provinciale Serie D Calcio a 5 – Girone “B” – C.U. n. 21 del 13/2/2002

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. OSTRENSE CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara Leopardi Falconara - A.S.Ostrense dell’8/2/2002 - Campionato Provinciale Serie D Calcio a 5 - Girone “B” - C.U. n. 21 del 13/2/2002 Reclama ritualmente la A.S.Ostrense Calcio a 5 avverso la sanzione della squalifica per dieci gare e cinque gare inflitta dal Giudice Sportivo rispettivamente ai calciatori Raffaeli Andrea e Petrolati Danilo e avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 400,00 alla Società. La reclamante sostiene, anche avanti questa C.D., che i propri sostenitori erano in numero di tre e che soltanto uno è entrato sul terreno di gioco, che il Petrolati pur se colpito con un calcio al sedere non ha minimamente reagito e che il Raffaeli, per difendere il proprio compagno, ha afferrato per la nuca l’allenatore della squadra avversaria facendolo urtare contro la recinzione; La Società chiede la revisione o la riduzione delle sanzioni inflitte; Sentito a chiarimenti il direttore di gara, lo stesso ha precisato che i sostenitori erano sicuramente una decina, che il Petrolati ha reagito con spinte nei confronti dei tifosi della squadra avversaria e che il Raffaeli dopo aver preso per la nuca l’allenatore avversario lo ha fatto sbattere con violenza contro un palo della recinzione causandogli arrossamenti sull’arcata sopraccigliare; LA COMMISSIONE n letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; n ritenuto che alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara i comportamenti tenuti dai sostenitori della A.S.Ostrense e dal calciatore Petrolati Danilo appaiano parzialmente ridimensionati mentre confermato appare il comportamento tenuto dal calciatore Raffaeli Andrea; n ritenuto pertanto che possa addivenirsi ad una riduzione delle sanzioni inflitte alla Società e al calciatore Petrolati Danilo; D E C I D E a) di accogliere parzialmente il reclamo della A.S.Ostrense per l’effetto riducendo a Euro 300,00 l’ammenda alla Società e a tre gare la squalifica inflitta al calciatore Petrolati Danilo, confermando l’altro impugnato provvedimento; b) di restituire la tassa reclamo.
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