COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. ACLI S.GIUSEPPE C 5 JESI avverso provvedimenti merito gara Acli S.Giuseppe Calcio a 5 – Jesina Calcio a 5 del 2/2/2002 – Campionato Regionale Juniores Calcio a 5 – Girone “A” – C.U. n. 32 del 7/2/2002 Calcio a 5.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°35 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. ACLI S.GIUSEPPE C 5 JESI avverso provvedimenti merito gara Acli S.Giuseppe Calcio a 5 - Jesina Calcio a 5 del 2/2/2002 - Campionato Regionale Juniores Calcio a 5 - Girone “A” - C.U. n. 32 del 7/2/2002 Calcio a 5. Reclama ritualmente la Società U.S. Acli S.Giuseppe C 5 Jesi avverso la squalifica per due gare inflitta al calciatore Nicoletti Simone e avverso la sanzione della ammenda di Euro 600,00 inflitta dal G.S. alla Società per comportamento gravemente offensivo minaccioso e intimidatorio del proprio pubblico nei confronti di un direttore di gara e per aver lanciato all’indirizzo dello stesso piccoli oggetti nonché sputi che lo colpivano. La reclamante nega gli addebiti rilevando come sia stato impossibile individuare i propri tifosi trattandosi di un derby cittadino e come non siano stati lanciati né oggetti né sputi. Sentito a chiarimenti il direttore di gara, lo stesso ha precisato che gli oggetti lanciati erano costituiti da mozziconi di sigarette e palle di carta e che gli sputi lo hanno attinto durante lo svolgimento della gara. LA COMMISSIONE letto il reclamo e gli atti ufficiali di gara; rilevato che la squalifica del calciatore per due gare non è impugnabile ai sensi dell’art.41 n.3 lett.a) C.G.S ritenuto che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, appare ridimensionato l’episodio del lancio degli oggetti e che il comportamento tenuto dal pubblico non sembra aver avuto connotati di particolare minaccia e intimidazione nei confronti dei direttori di gara , D E C I D E a) di accogliere parzialmente il reclamo per l’effetto riducendo la sanzione inflitta ad Euro 400,00, confermando l’altro impugnato provvedimento; b) di restituire la tassa reclamo.
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