COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°36 del 07/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. CANDIA BARACCOLA ASPIO per posizione irregolare nella gara Candia Baraccola – Bagnolo Calcio del 16.2.2002 – Campionato III Categoria – girone E – Comitato Provinciale di Ancona

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°36 del 07/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. CANDIA BARACCOLA ASPIO per posizione irregolare nella gara Candia Baraccola - Bagnolo Calcio del 16.2.2002 - Campionato III Categoria - girone E - Comitato Provinciale di Ancona La Società Pol. Candia Baraccola Aspio ha proposto rituale reclamo avverso l’esito della gara indicata in epigrafe assumendo la posizione irregolare del calciatore Palanca Walter, schierato dall’A.S. Bagnolo Calcio perché squalificato per una gara, come da C.U. n. 26 del 6.2.2002 del Com. Prov. di Ancona. Sostiene la reclamante che la squalifica non è stata scontata nella successiva gara del 9.2.2002, disputata dal Bagnolo Calcio contro la squadra del Falconara F.C. in quanto tutte le gare disputate contro tale squadra non determinano un risultato valido ai fini della classifica. Chiede pertanto l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti del Bagnolo Calcio. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n visto l’art. 17 comma 4 C.G.S. nel quale si precisa che le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate solo nelle gare che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e preso atto che tutte le gare disputate dal Falconara F.C. non attribuiscono risultato valido a tali effetti; n ritenuto pertanto che il calciatore Palanca Walter, non disputando la gara Bagnolo Calcio - Falconara F.C. del 9.2.2002 non ha scontato la sanzione inflittagli e che quindi trovavasi in posizione irregolare nella successiva gara con la reclamante, DECIDE a) di accogliere il reclamo per l’effetto infliggendo la punizione sportiva della perdita della gara in danno dell’A.S. Bagnolo Calcio con il risultato di 2-0: b) di squalificare per ulteriori giorni quindici il calciatore Palanca Walter; c) di restituire la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it