COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°36 del 07/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL MONTURANO avverso esito gara L’Altro Sport Fermo – Real Monturano del 15/2/2002 – Campionato Provinciale Calcio a Cinque – Serie D – Girone “E” – Comitato Provinciale di Ascoli Piceno

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°36 del 07/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL MONTURANO avverso esito gara L’Altro Sport Fermo - Real Monturano del 15/2/2002 - Campionato Provinciale Calcio a Cinque - Serie D - Girone “E” - Comitato Provinciale di Ascoli Piceno All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 5 a 1, la Società Real Monturano ha proposto rituale reclamo, adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria è stato schierato il calciatore Rucchi Gabriele, in posizione irregolare perché squalificato per una gara a seguito di espulsione, come da C.U. n.22 del 12/2/2002 pubblicato il 13/2/2002 del Comitato Prov.le di Ascoli Piceno. Tanto premesso la reclamante concludeva chiedendo che a carico della contendente fosse applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2. LA COMMISSIONE esaminati gli atti ufficiali; esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del C.R.M., dai quali è risultato che il calciatore Rucchi Gabriele ha riportato la squalifica per una gara effettiva per espulsione, sanzione riportata nella gara L’Altro Sport - Panda del 6/2/2002 e pubblicata nel C.U.n.22 del 12/2/2002 Comitato Prov.le di Ascoli Piceno; rilevato che il ridetto calciatore, squalificato automaticamente a seguito di espulsione, ha scontato la medesima squalifica in occasione della gara Pamar Civitanova - L’Altro Sport del 9/2/2002; rilevato che, nel caso di espulsione, la sanzione della squalifica consegue come effetto automatico e che la relativa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale ha valore meramente dichiarativo; rilevato che nel caso di specie la squalifica è stata dal calciatore Rucchi effettivamente scontata nella gara successiva a quella in cui era stato espulso e quindi si trovava in posizione regolare alla disputa della gara in esame, D E C I D E a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla Società Real Monturano ; b) di incamerare la tassa reclamo addebitandola sul conto.
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