COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE (SERIE C1) Gara HELVIA RECINA CALCETTO – C.U.S. ANCONA del 2/ 3/ 2002
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°39 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE (SERIE C1)
Gara HELVIA RECINA CALCETTO - C.U.S. ANCONA del 2/ 3/ 2002
A scioglimento della riserva di cui al C.U.36 del 07/03/2002;
Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società Cus Ancona con il quale si viene a richiedere la ripetizione della gara in oggetto per aver l'arbitro,a proprio dire, commesso un errore tecnico avendo obbligato la reclamante a tirare un tiro libero da una distanza superiore a quella regolamentare;
Letto il referto arbitrale e l'allegato supplemento da cui si evince che il tiro libero di cui sopra è stato volontariamente tirato da un calciatore della Società reclamante dal dischetto delimitante il punto di battuta senza che al riguardo vi fosse alcuna coercizione da parte dell'arbitro.
Considerato pertanto che la gara si è svolta regolarmente; P.Q.M.
Si decide
-Di respingere il reclamo proposto dalla Società Cus Ancona per i moti vi di cui in narrativa e di incamerare la relativa tassa;
-Di omologare la gara in oggetto con il risultato conseguito sul campo Helvia Recina Recanati 5; Cus Ancona 3.