COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA MONTEFIORE avverso sanzioni merito gara Montefiore – Forcese del 2.3.2002 – Campionato II Categoria – Girone G – C.U. n. 36 del 7.3.2002 –
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°39 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POLISPORTIVA MONTEFIORE avverso sanzioni merito gara Montefiore - Forcese del 2.3.2002 - Campionato II Categoria - Girone G - C.U. n. 36 del 7.3.2002 -
La Polisportiva Montefiore ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione dell’inibizione sino al 29.5.2002 inflitta al dirigente Giuliani Massimo per aver tenuto, una volta espulso, un comportamento intimidatorio nei confronti dei componenti la panchina avversaria sino a lanciare uno sgabello in legno ed avverso la sanzione della squalifica per quattro gare inflitta al calciatore Marchetti Cristian per grave atto di violenza nei confronti di un avversario
La reclamante sostiene, anche avanti questa C.D., che il Giuliani non ha né minacciato nè lanciato oggetti limitandosi ad agitare il summenzionato sgabello e che il Marchetti si è limitato a reagire al fallo subito, che gli ha causato la frattura del dito di una mano, e agli sputi ricevuti dall’avversario.
Il direttore di gara ha precisato che lo sgabello è stato lanciato in direzione dell’assistente della squadra avversaria che agiva lungo la linea e che il calciatore Marchetti ha colpito l’avversario al termine di un assembramento verificatesi in occasione del goal e dell’infortunio.
LA COMMISSIONE
n esaminati gli atti ufficiali;
n ritenuto che i chiarimenti forniti dal direttore di gara non consentono di rivedere la sanzione inflitta al dirigente Giuliani Massimo mentre consentono di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Marchetti Cristian il cui comportamento non sembra poter essere definito di grave violenza;
DECIDE
a) di accogliere parzialmente il reclamo della Pol.Montefiore, per l’effetto riducendo a tre gare la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Marchetti Cristian e confermando l’altro impugnato provvedimento;
b) di restituire la tassa reclamo.
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