COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CLUB SERRADICA avverso esito gara A.S. Maiolati – A.S. Serradica, del 27/02/2002 – Campionato Provinciale Terza Categoria, girone “C”

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°39 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CLUB SERRADICA avverso esito gara A.S. Maiolati - A.S. Serradica, del 27/02/2002 - Campionato Provinciale Terza Categoria, girone “C” All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 3 a 2, l’A. S. Serradica ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Ceccarelli Daniele, in posizione irregolare perché automaticamente squalificato per una giornata di gara, a seguito della sua espulsione avvenuta nella gara, immediatamente precedente, A.S. Maiolati - Mazzangrugno disputata il 23.2.2002 Tanto premesso la reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo la normativa Federale vigente. LA COMMISSIONE esaminati gli atti ufficiali; esperiti i dovuti accertamenti dai quali è risultato che il calciatore Ceccarelli Daniele, in occasione della gara in esame, era effettivamente in posizione irregolare perché da ritenersi automaticamente squalificato per una giornata di gara, a seguito della sua espulsione avvenuta nella gara immediatamente precedente, così come asserito dalla reclamante; visto l’art. 41, n.2 , del C.G.S.; DECIDE di accogliere il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Club Serradica, per l’effetto infliggendo all’A.S. Maiolati la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 2 ed al calciatore Ceccarelli Daniele ulteriori giorni quindici di squalifica; di restituire la tassa reclamo.
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