COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°41 DEL 11/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Gara REAL VALLESINA – CASTELFIDARDO del 23/ 3/2002
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N°41 DEL 11/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCMARCHE.IT
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Gara REAL VALLESINA - CASTELFIDARDO del 23/ 3/2002
Visto il referto arbitrale nonchè l'allegato ed il supplemento di rapporto da cui si rileva che la gara in oggetto è stata definitivamente sospesa dal direttore di gara al 48' del secondo tempo per essere alcuni sostenitori locali entrati all'interno del terreno di gioco e nello spazio antistante gli spogliatoi per insultare e minacciare ed intimidire i calciatori della squadra avversaria dopo un atto di violenza subito da un calciatore della società Real Vallesina.
A giudizio dell'arbitro l'accaduto comportava la necessità di sospendere definitivamente la gara stante la carenza nel caso di specie delle minime condizioni di sicurezza per portare a termine regolarmente
l'incontro;
Esaminata accuratamente la fattispecie, lo scrivente G.S. ritiene l'applicabilità dell'articolo 64 N.O.I.F.comma 3 il quale espressamente prevede:"E' peraltro fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal far proseguire la gara se si siano introdotte nel recinto di gioco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali"
Considerata inoltre la condotta degli estranei, individuati specificatamente in tifosi locali, come pericolosa nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, corretto è stato il comportamento del direttore di gara nel sospendere l'incontro definitivamente;
Ciò anche in considerazione del fatto che l'arbitro,trattandosi nel caso di specie di estranei, non poteva adoperarsi per riportare l'ordine in campo ,essendo tale condotta doverosa solo in presenza di eventi di particolare rilievo in cui siano coinvolti dei tesserati;
Si ritiene pertanto corretto l'operato del direttore di gara e per l'effetto la Società Real Vallesina,da ritenersi responsabile oggettivamente dei fatti accaduti, dovrà sanzionarsi di conseguenza; P.Q.M.
Si decide
Di assegnare partita vinta alla Società Castelfidardo con il risultato Real Vallesina 0 - Castelfidardo 2;
Di comminare alla Società Real Vallesina l'ammenda di 300 Euro.