COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002Comunicato Ufficiale N°42 del 18/04/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CAGLISPORT avverso esito gara Caglisport – Fermodue del 12.3.2002 – C.U. n. 38 del 21.3.2002 – Campionato Serie C/1 Calcio a Cinque – Divisione Regionale Calcio a Cinque

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002Comunicato Ufficiale N°42 del 18/04/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. CAGLISPORT avverso esito gara Caglisport - Fermodue del 12.3.2002 - C.U. n. 38 del 21.3.2002 - Campionato Serie C/1 Calcio a Cinque - Divisione Regionale Calcio a Cinque Avverso la decisione del G.S. con la quale è stata disposta la ripetizione della gara indicata in epigrafe, dandosi mandato al C.R.M. per l’effettuazione della stessa, reclama ritualmente l’A.S. Caglisport sostenendo, anche avanti questa C.D., che nessuna situazione di causa maggiore è sussistita in ordine alla mancata partecipazione della Fermodue alla gara in epigrafe e che nessuna comunicazione in tal senso è mai pervenuta ad essa reclamante. Chiede pertanto l’annullamento della decisione del G.S. e l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Fermodue. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n ritenuto che, nel caso di specie, la mancata presentazione della società Fermodue alla gara indicata in epigrafe non può ritenersi dovuta a causa di forza maggiore in quanto l’ asserita inefficienza del mezzo di trasporto poteva essere ovviata dalla società reperendo tempestivamente altri mezzi e comunque dando immediata comunicazione alla società ospitante; n ritenuto peraltro che la giustificazione intempestiva addotta dalla Fermodue non appare sufficientemente provata sicchè non può ritenersi di far luogo alla disposta ripetizione della gara, DECIDE a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Caglisport, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato; b) di infliggere alla società Fermodue la sanzione della punizione sportiva di cui all’art. 12 n. 3 e n. 1 come richiamato e quindi la perdita della gara per 2-0 nonché la penalizzazione di un punto in classifica; c) di restituire la tassa reclamo.
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