COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°42 del 18/04/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.C. COLFIORITO avverso sanzioni merito gara Colfiorito – Osimo Stazione del 2.3.2002 – Campionato Serie C/1 Calcio a Cinque – C.U. n. 36 del 7.3.2002 – Comitato Regionale Marche – Divisione Regionale Calcio a Cinque

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°42 del 18/04/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.C. COLFIORITO avverso sanzioni merito gara Colfiorito - Osimo Stazione del 2.3.2002 - Campionato Serie C/1 Calcio a Cinque - C.U. n. 36 del 7.3.2002 - Comitato Regionale Marche - Divisione Regionale Calcio a Cinque La U.C. Colfiorito ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004 inflitta dal G.S. al calciatore Attili Gianluca perché dopo la notifica di una ammonizione lo stesso spintonava il direttore di gara insultandolo e rifiutandosi di lasciare il terreno di gioco reiterando tale atteggiamento prima di essere allontanato dai propri dirigenti e reiterando nuovamente le spinte e le offese all’arbitro al termine della gara. La reclamante, anche avanti questa C.D., sostiene che nessuna spinta è stata portata dall’Attili al direttore di gara essendosi egli limitato ad apostrofarlo con il dito indice della mano destra poggiandolo lievemente sulla spalla. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che le rimostranze dell’Attili all’interno del terreno di gioco furono esclusivamente verbali non avendo dimostrato intenzioni violente nel contatto avuto mentre a fine gara l’Attili tenne un atteggiamento provocatorio come a voler stimolare una reazione dell’arbitro. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n ritenuto che la sanzione impugnata può essere ridotta in considerazione dei chiarimenti forniti dal direttore di gara che consentono di diversamente qualificare il comportamento dell’Attili, sostanzialmente privo di toni minacciosi e contenuti violenti, DECIDE a) di accogliere il reclamo per l’effetto riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Attili Gianluca sino al 31.7.2002; b) di restituire la tassa reclamo.
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