COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°42 del 18/04/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. PONZIO GIBERTO avverso sanzioni merito gara Ponzio Giberto – Cossinea del 23.3.2002 – Campionato II Categoria – Girone “G” – C.U. n. 39 del 28.3.2002.
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°42 del 18/04/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. PONZIO GIBERTO avverso sanzioni merito gara Ponzio Giberto - Cossinea del 23.3.2002 - Campionato II Categoria - Girone “G” - C.U. n. 39 del 28.3.2002.
La U.S. Ponzio Giberto ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 25.3.2003 inflitta dal G.S. all’allenatore Mora Francesco perché, dopo essere stato espulso per proteste e frasi offensive rivolte all’arbitro, alla notifica del provvedimento reiterava in tale comportamento. Successivamente, nell’allontanarsi, tornava sui suoi passi e si avvicinava all’arbitro, tentando di aggredirlo non riuscendovi perché trattenuto e allontanato a forza dai propri calciatori. Reiterava ancora il comportamento ingiurioso ed offensivo anche a fine gara.
La reclamante, anche avanti questa C.D., sostiene che il Mora si limitò a protestare vivacemente senza alcun tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro. Afferma che i calciatori lo invitarono a desistere dalle proteste affinchè venisse sollecitamente ripreso il gioco; sostiene ancora che, a fine gara, l’allenatore si recò nello spogliatoio dell’arbitro soltanto per scusarsi.
Il direttore di gara, sentito a chiarimenti, ha confermato il referto.
LA COMMISSIONE
n esaminati gli atti ufficiali;
n ritenuto che la sanzione impugnata può essere ridotta in quanto, anche dalla ricostruzione dei fatti fornita dal direttore di gara, emerge come proprio l’estrema vicinanza cui l’allenatore si portò rispetto all’arbitro avrebbe consentito, ove voluta, l’attuazione di un comportamento violento che invece non risulta esservi stato, pur rimanendo evidente il comportamento reiteratamente offensivo del Mora,
DECIDE
a) di accogliere il reclamo per l’effetto riducendo la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore Mora Francesco sino al 31.12.2002;
b) di restituire la tassa reclamo.
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