COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°42 del 18/04/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. CAPOLINEA 2000 avverso sanzioni merito gara Atletico Colli A.C. – G.S. Capolinea 2000, del 7.4.2002 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°42 del 18/04/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. CAPOLINEA 2000 avverso sanzioni merito gara Atletico Colli A.C. - G.S. Capolinea 2000, del 7.4.2002 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”. Il reclamo è inammissibile perché sottoscritto dal segretario della Società, sfornito della rappresentanza legale della stessa. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DICHIARA inammissibile il reclamo come sopra proposto dal G.S. Capolinea 2000. Si incameri la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it