COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°42 del 18/04/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL.CANDIA BARACCOLA ASPIO avverso esito gara A.S. Tre Colli Ancona – Pol. Candia Baraccola del 3.3.2002 per posizione irregolare – Campionato III Categoria – girone E – Comitato Provinciale di Ancona

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°42 del 18/04/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL.CANDIA BARACCOLA ASPIO avverso esito gara A.S. Tre Colli Ancona - Pol. Candia Baraccola del 3.3.2002 per posizione irregolare - Campionato III Categoria - girone E - Comitato Provinciale di Ancona La Pol. Candia Baraccola Aspio ha proposto rituale reclamo avverso l’esito della gara indicata in epigrafe assumendo la posizione irregolare dei calciatori Cerioni Stefano, Scipione Francesco e Luzzi Lorenzo, schierati dalla Tre Colli, perché squalificati rispettivamente per una, una e due gare, come da C.U. n. 18 del 5.12.2001 del Com. Prov. di Ancona. Chiede pertanto l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della Società Tre Colli. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali che confermano che dopo la pubblicazione del provvedimento di squalifica i calciatori Cerioni, Scipione e Luzzi sono sempre scesi in campo nelle gare successive e precedenti quella in oggetto, come da certificazione del 22.3.2002 del Comitato Provinciale di Ancona; n ritenuto pertanto che tutti e tre i calciatori si trovavano in posizione irregolare nella gara in oggetto; n visto l’art. 12 n. 5 lett.a del C.G.S., DECIDE a) di accogliere il reclamo per l’effetto infliggendo la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Tre Colli con il risultato di 0-2, b) di squalificare per ulteriori giorni quindici i calciatori Cerioni Stefano, Scipione Francesco e Luzzi Lorenzo; c) di infliggere, vista la recidività, alla Società A.S. Tre Colli la sanzione dell’ammenda di Euro 300; d) di restituire la tassa reclamo.
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