COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ATLETIKO TRODIKA avverso esito gara Pamar Civitanova – Atletiko Trodika, del 20.4.2002 – Campionato Provinciale Calcio a Cinque – Serie “D” – Girone “E”

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. ATLETIKO TRODIKA avverso esito gara Pamar Civitanova - Atletiko Trodika, del 20.4.2002 - Campionato Provinciale Calcio a Cinque - Serie “D” - Girone “E” All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 7 a 6 , la Società Atletiko Trodika ha proposto reclamo adducendo che, a proprio avviso, nell’occasione , nelle file della squadra avversaria sono stati schierati “giocatori non tesserati con la medesima società”. LA COMMISSIONE n visto l’art. 29, n.6, del C.G.S.; n ritenuto che il reclamo in esame è stato redatto in forma generica non contenendo alcun riferimento circostanziato in ordine alle asserite posizioni irregolari, DICHIARA inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società Atletiko Trodika per genericità dei motivi. Si incameri la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it