COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002Comunicato Ufficiale N°44 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. MARINER avverso sanzioni merito gara Mariner – Misus 1999 del 6.4.2002 – CampionatoTerza Categoria – Girone “M” – C.U. n. 34 del 10.4.2002 – Comitato Provinciale di Ascoli Piceno

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002Comunicato Ufficiale N°44 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. MARINER avverso sanzioni merito gara Mariner - Misus 1999 del 6.4.2002 - CampionatoTerza Categoria - Girone “M” - C.U. n. 34 del 10.4.2002 - Comitato Provinciale di Ascoli Piceno Reclama ritualmente la S.S. Mariner avverso le sanzioni inflitte dal G.S. presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno ai calciatori Rosetti Francesco (squalifica per quattro gare) e Simonetti Alessio (squalifica fino al 31.3.2007) nonché per l’ammenda di Euro 516,00 (cinquecentosedici) inflitta alla società. Le sanzioni sono state inflitte al calciatore Rosetti per aver colpito un avversario con uno sputo al volto; al calciatore Simonetti per gravi atti di violenza nei confronti del direttore di gara; alla società per aver omesso di intervenire ad evitare il compimento dei predetti atti di violenza. Afferma la reclamante, anche avanti questa C.D., che il comportamento del Rosetti fu soltanto un gesto di stizza volto a protestare senza alcuna volontà di offendere l’avversario che, comunque, non fu colpito al volto dallo sputo ma semplicemente ad una scarpa. Con riferimento all’episodio ascritto al calciatore Simonetti Alessio, la reclamante nega che lo stesso abbia comunque colpito il direttore di gara limitandosi ad espressioni verbali di protesta. Circa il mancato intervento dei dirigenti presenti, asserisce che lo stesso fu motivato dalla loro lontananza dal punto in cui l’arbitro si trovava. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calciatore Rosetti sputò effettivamente in pieno viso dell’avversario mentre il Simonetti prese parte attiva, assieme ad altri, all’aggressione colpendolo ripetutamente con pugni e calci in diverse parti del corpo. Ha altresì confermato che, al momento dei fatti, non vi fu alcun intervento dei dirigenti della società e che la forza pubblica era assente. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n ricordato che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata; n ritenuto che i fatti ascritti trovano tutti conferma nelle risultanze istruttorie e che la gravità degli stessi non consente di addivenire all’accoglimento, anche parziale, del reclamo, DECIDE a) di respingere il reclamo proposto dalla S.S. Mariner per l’effetto confermando gli impugnati provvedimenti; b) di incamerare la tassa reclamo.
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