COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. REAL VALLESINA avverso sanzioni merito gara Real Vallesina – G.S.D. Castelfidardo del 23.3.2002 – Campionato Regionale Juniores – Girone “B” – C.U. n. 41 dell’11.4.2002

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. REAL VALLESINA avverso sanzioni merito gara Real Vallesina - G.S.D. Castelfidardo del 23.3.2002 - Campionato Regionale Juniores - Girone “B” - C.U. n. 41 dell’11.4.2002 Reclama ritualmente l’A.C. Real Vallesina avverso la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 ed alla sanzione dell’ammenda di Euro 300 inflitte dal G.S. alla società a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara in epigrafe dopo che alcuni sostenitori locali erano entrati all’interno del terreno di gioco e nello spazio antistante gli spogliatoi per insultare, minacciare ed intimidire i calciatori della squadra avversaria dopo un atto di violenza subito da un calciatore della società Real Vallesina. Afferma la reclamante, anche avanti questa C.D. che il referto arbitrale non riporta l’effettivo svolgimento dei fatti in quanto l’ingresso in campo di soggetti non autorizzati non fu che l’epilogo del ferimento del calciatore Montesi della Real Vallesina. Infatti, sostiene sempre la reclamante, le gravi condizioni nelle quali il calciatore si trovava comportarono l’arrivo (in successione) di ben due ambulanze (con necessità di aprire i cancelli) per soccorrere l’infortunato, senza che vi fosse assolutamente alcun eccesso da parte del pubblico o comunque di estranei. Conferma che gli animi dei calciatori della Real Vallesina erano agitati a seguito dell’atto di violenza commesso dal calciatore del G.S.D. Castelfidardo Bella Rito Andrea ma che ogni ulteriore eventuale conseguenza in danno di quest’ultimo venne scongiurata proprio dal dirigente della Real Vallesina addetto all’arbitro. Ribadisce che l’ingresso in campo di due dirigenti della società non in lista fu dettato esclusivamente dalla necessità di intervenire per evitare ulteriori conseguenze. In definitiva contesta che la sospensione della gara sia avvenuta per effetto dell’ingresso in campo di persone estranee in quanto l’arbitro era già negli spogliatoi quando il calciatore ferito era ancora disteso sul campo. Chiede pertanto l’annullamento della sanzione pecuniaria inflitta e la ripetizione della gara. L’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calciatore del G.S.D. Castelfidardo venne, dopo l’episodio di violenza, rincorso dai calciatori del Real Vallesina e che riuscì a sfuggir loro soltanto rifugiandosi nello spogliatoio. Conferma di aver fischiato la fine anticipata della gara in campo e di essersi recato, subito dopo l’arrivo dell’ambulanza, negli spogliatoi. Precisa altresì di aver inutilmente invitato i dirigenti della Real Vallesina ad adoperarsi affinchè il terreno di gioco fosse sgombrato dalle persone indebitamente entrate. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n ritenuto che la decisione assunta dal direttore di gara non appare censurabile stante la situazione determinatasi all’interno del terreno di gioco che obiettivamente non consentiva la prosecuzione della gara; n ritenuto che possa essere positivamente valutato l’apporto del dirigente addetto all’arbitro al fine di evitare il degenerare della situazione, DECIDE a) di accogliere parzialmente il reclamo per l’effetto riducendo la sanzione pecuniaria inflitta ad Euro 150,00 (centocinquanta); b) di confermare nel resto l’impugnato provvedimento; c) di restituire la tassa reclamo.
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