COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°45 del 09/05/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C.MONTALTO avverso esito gara Montalto Marche – Montefiore del 24/4/2002 – Campionato Seconda Categoria – Girone “E”.
COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°45 del 09/05/2002
– pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO F.C.MONTALTO avverso esito gara Montalto Marche - Montefiore del 24/4/2002 - Campionato Seconda Categoria - Girone “E”.
All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 0 a 1, la F.C.Montalto ha proposto rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Cristian Marchetti, in posizione irregolare per non aver scontato completamente la squalifica di tre gare inflittagli dal G.S. con C.U. n.36 del 7.03.2002 .
Tale squalifica originariamente comminata per quattro giornate, poi ridotta a tre dalla Commissione Disciplinare, è stata scontata limitatamente a due gare nelle giornate del 10 e 17 marzo e non nella gara del 24 marzo annullata come da provvedimento del G.S. pubblicato sul C.U. n.42 del 18/4/2002, per cui avrebbe dovuto essere scontata nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento.
La parte resistente ha fatto pervenire proprie deduzioni sostenendo che Cristian Marchetti ha scontato la terza giornata di squalifica nella gara di Campionato del 24 marzo a suo dire regolarmente terminata, sostenendo altresì la insussistenza della pretesa per la erronea indicazione della norma violata e la carenza di legittimazione per difetto di interesse diretto della reclamante .
LA COMMISSIONE
n esaminati gli atti ufficiali;
n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del CRM, dai quali è risultato che il calciatore Cristian Marchetti in virtù del provvedimento del G.S. pubblicato sul C.U. n.42 18/4/2002 avrebbe dovuto scontare la terza giornata di squalifica nella prima gara successiva alla pubblicazione del C.U., non potendo ritenersi scontata nella gara del 24/3/02 ai sensi dell’art.17 punto 4 del C.G.S. che non considera scontate le sanzioni nelle gare successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva come è avvenuto nella fattispecie.
n rilevato che ai sensi dello stesso articolo Cristian Marchjetti avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla data di pubblicazione del C.U. n. 42 del- 18-4-2002, contenente il provvedimento definitivo di annullamento della gara del 24.03.2002;
n rilevato che Cristian Marchetti ha partecipato alla gara del 21/4/2002 Montefiore - Cossinea non scontando la residua squalifica e che pertanto trovasi in posizione irregolare anche nella gara in epigrafe;
- ritenute irrilevanti le contro deduzioni della resistente, non costituendo motivo di inammissibilità l’ errata indicazione degli articoli, avendo fatto riferimento la reclamante al vecchio testo del C.G.S., avendo interesse diretto la reclamante per i motivi su esposti;
DECIDE
a) di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla F.C.Montalto, per l’effetto infliggendo alla Pol.Montefiore la sanzione sportiva della perdita della gara per 2 a 0 ed al calciatore Cristian Marchetti ulteriori giorni quindici di squalifica alle sanzioni già comminate e non scontate;
b) di restituire la tassa reclamo.
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