COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°49 del 06/06/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARA PORTO S.ELPIDIO/CALCINELLI DEL 26.5.2002.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°49 del 06/06/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARA PORTO S.ELPIDIO/CALCINELLI DEL 26.5.2002. A scioglimento della riserva di cui al c.u. n. 48 del 30.5.2002; Letto il reclamo proposto dalla società Calcinelli con il quale la stessa chiede la vittoria a tavolino per 2 a 0 sostenendo che, durante gran parte dell’incontro il proprio portiere è stato fatto oggetto di gravi intimidazioni da parte della tifoseria avversaria, e che al 45’ del 2° tempo un petardo scoppiava nelle adiacenze del portiere della società Calcinelli, Bettini che rimaneva stordito; Che tale defragrazione causava inoltre un principio d’incendio della numerosa carta presente ai bordi del campo, precedentemente lanciata, e che inoltre tale principio d’incendio provocava l’esplosione di una bomboletta spray annch’essa precedentemente lanciata, nelle vicinanze del terreno di gioco, provocando ustioni ad un operatore della Croce Verde che si stava adoperando per spegnere il principio d’incendio; Che a seguito di tali fatti la società reclamante ritiene non sussistessero più le condizioni normali per proseguire l’incontro; che il direttore di gara al contrario riteneva di portare a termine l’incontro regolarmente; Letto il referto arbitrale ed il rapporto del commissario di campo; Ritenuto che pur in presenza del comportamento sanzionabile da parte dei sostenitori della società Porto S.Elpidio, il portiere della società Calcinelli non ha subito dirette conseguenze fisiche e che la gara in oggetto si è regolarmente conclusa: s i d e c i d e 1) di respingere il reclamo presentato dalla società Calcinelli incamerando la reltiva tassa; 2) di omologare l’incontro con il risultato conseguito sul campo: Porto S.Elpidio: 6; Calcinelli: 5, dopo i calci di rigore; 3) di confermare i provvedimenti disciplinari già assunti nel c.u. n. 48 del 30.5.2002.
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