COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°50 del 13/06/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SCHIETI avverso provvedimenti merito gara Schieti – Valconca, del 19.5.2002 Campionato Seconda Categoria, play-out – C.U. n. 47 del 23/5/2002 Comitato Regionale Marche.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°50 del 13/06/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SCHIETI avverso provvedimenti merito gara Schieti - Valconca, del 19.5.2002 Campionato Seconda Categoria, play-out - C.U. n. 47 del 23/5/2002 Comitato Regionale Marche. La S.S. Schieti ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 1.300 inflittale dal Giudice Sportivo per aver i propri sostenitori minacciato, insultato e colpito con numerosi sputi l’assistente dell’arbitro, per aver ripetutamente insultato il portiere ospite e per aver, infine, insultato con cori razzisti il calciatore di colore n. 9 della squadra avversaria. La reclamante pur ammettendo gli addebiti, asserisce la usualità delle molestie verbali nei confronti degli avversari, nonché l’insussistenza dei cori razzisti, per essere le attenzioni dei sostenitori rivolte al calciatore indipendentemente dal colore della sua pelle. La medesima reclamante, rilevatane l’eccessività, ha chiesto una congrua riduzione della sanzione impugnata. LA COMMISSIONE n esaminati gli atti ufficiali; n rilevato che risulta confermata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ad essa ascritti; n ritenuto che la sanzione comminata dal primo Giudice appare congrua, tenuto peraltro conto del minimo edittale previsto dall’art. 10, comma 5, del C.G.S.; DECIDE a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Schieti; b) di incamerare la tassa reclamo, addebitandola sul conto della reclamante.
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