COMITATO REGIONALE MARCHE – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°50 del 13/06/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ANGELINI ANCONA avverso sanzioni merito gara Sampaolese – Angelini, del 18.5.2002 – Play-off Terza Categoria – Comitato Provinciale Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°50 del 13/06/2002 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ANGELINI ANCONA avverso sanzioni merito gara Sampaolese - Angelini, del 18.5.2002 - Play-off Terza Categoria - Comitato Provinciale Ancona. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini abbreviati per la proposizione dello stesso previsti dalla normativa pubblicata sul C.U. n° 34 del 10 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Ancona. Lo stesso gravame risulta infatti pervenuto il 28.5.2002, quindi oltre il terzo giorno successivo al 22.5.2002, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n° 40, contenente il provvedimento impugnato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DICHIARA inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Angelini Ancona per tardività. Si incameri la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it