COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 19 del 6/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A.C.BARLETTA – U.S. LUCERA del 4 novembre 2001 (Reclamo del calciatore ZAGARIA GIUSEPPE, tesserato con l’A.C. Barletta ,squalificato fino al 30 giugno 2002,in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 14 in data 8 novembre 2001 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 19 del 6/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A.C.BARLETTA - U.S. LUCERA del 4 novembre 2001 (Reclamo del calciatore ZAGARIA GIUSEPPE, tesserato con l'A.C. Barletta ,squalificato fino al 30 giugno 2002,in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 14 in data 8 novembre 2001 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Considerato che , al reclamo proposto dal calciatore Zagaria Giuseppe , a norma dell' art. 29 n.8 e 9 C. G. S. non risulta allegata la prescritta tassa ,sebbene sia stata sollecitata; - Ritenuto , pertanto, inammissibile il reclamo di cui trattasi, P.Q.M. DELIBERA Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal calciatore Zagaria Giuseppe dell' A. C. Barletta.
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