COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Eccellenza Gara STELLA JONICA – TOMA MAGLIE del 11/11/ 2001

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Eccellenza Gara STELLA JONICA - TOMA MAGLIE del 11/11/ 2001 Premesso che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società Stella Jonica Taras chiedeva di vedersi assegnata la vittoria a tavolino per 2 - 0 per aver la società Toma Maglie contravvenuto alla vigente normativa in materia di utitizzazione di giocatori juniores; che in particolare eccepiva che la società Toma Maglie aveva iniziato la gara schierando in campo numero tre juniores: al diciottesimo del secodo tempo un tesserato classe 1965 veniva sostituito da un tesserato classe 1983 per cui gli juniores in campo divenivano quattro. Al 25° del secondo tempo uno di questi quattro veniva espulso per cui gli juniores schierati tornavano ad essere tre : tuttavia al 34° del secondo tempo la società Maglie sostituiva un tesserato classe 1982 con un giocatore classe 1974 per cui concludeva la gara schierando soli due giocatori juniores. La società ricorrente sostiene che l’esimente prevista sul Comunicato Ufficiale n° 3 a pagina 55 in ordine alle espulsioni dal campo dei giocatori juniores debba essere riferita all’espulsione di uno dei tre juniores che garantiscono la regolarità dell’incontro e non invece all’espulsione di un qualsiasi juniores che dovesse entrare in campo per scelta di carattere tecnico tattica. Con propria memoria del 19/11/01 l’U.S. Toma Maglie chiede che venga confermato il risultato conseguito sul campo eccependo che la norma contenuta nel summenzionato comunicato radica la regolarità della gara alla presenza cosiddetta nominativa e non numerica degli under. Ai fini della decisione del reclamo questo giudice sportivo ritiene debba procedersi ad una interpretazione sistematica del precetto contenuto a pagina 55 del Comunicato n° 3 che testualmente recita “ le società hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare almeno un giocatore nato dal 1° gennaio 83 ed almeno due calciatori nati dal 1°gennaio 1982 in poi. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo……………………”. Osserva lo scrivente che la ratio della norma è quella di garantire costantemente in campo la presenza di tre giocatori juniores ,rispetto alla quale la sola espulsione diretta di uno di essi ovvero un loro infortunio allorquando tutte le sostituzioni sono state effettuate giustificano una deroga all’obbligo generale ricadente su tutte le società in materia .La norma ha evidentemente natura eccezionale e speciale, per cui illeggiittimo deve ritenersi il contegno del Toma Maglie che, nonostante l’espulsione di un giocatore juniores, poteva continuare a schierarne regolarmente tre in campo ma sceglieva deliberatamente di sostituire uno di essi così violando la disposizione surrichiamata. Tanto premesso DELIBERA 1) In base all’art. 12 comma 5 c.g.s. di comminare all’U.S.Toma Maglie la punizione sportiva della perdita delle gara con il risultato di 2 - 0 in favore dell’U.S. Stella Jonica Taras; 2) Di non addebitare la tassa reclamo stante l’accoglimento dello stesso.
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