COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 10/01/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: U .S.STELLA JONICA TARAS – U.S. TOMA MAGLIE dell’11 novembre 2001 (Reclamo dell’ U.S .Toma Maglie in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 20 in data 13 dicembre 2001 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 10/01/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara: U .S.STELLA JONICA TARAS - U.S. TOMA MAGLIE dell'11 novembre 2001 (Reclamo dell' U.S .Toma Maglie in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 20 in data 13 dicembre 2001 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Premesso che l'U.S. Toma Maglie proponeva ricorso a questa Commissione Disciplinare in opposizione a quanto deliberato dal Giudice Sportivo;
- Considerato che , quanto eccepito dall'U. S. Toma Maglie , non trova conferma nelle norme che stabiliscono la partecipazione alla gara dei calciatori juniores. Infatti , nella gara in esame , è da considerare che l'espulsione del calciatore GALATI MARCO (calciatore entrato al 18° del secondo tempo ed espulso al 31° del secondo tempo) non può essere considerata come l'espulsione di un calciatore juniores ,per cui la sostituzione avvenuta al 34° del secondo tempo faceva venir meno quanto stabilito dalle suddette norme circa l'obbligo di impiegare almeno un calciatore dell'83 e due calciatori dell'82.
-Per tutto quanto esposto , poiché l'U. S. Toma Maglie sceglieva deliberatamente di sostituire uno dei calciatori juniores in campo ,violando le disposizioni richiamate
D E L I B E R A
- Respingere il reclamo in epigrafe citato ed addebitarsi la tassa sul conto della Società reclamante, così come dalla stessa richiesto.
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