COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A.S.CASTELLANETA – A.S.FORTIS TRANI del 9 dicembre 2001 (Reclamo dell’ A. S. Castellaneta in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica per una gara del terreno di gioco e per l’inibizione fino al 31 dicembre 2002 inflitta al sig. MUSCI PIETRO di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n 20 in data 13 dicembre 2001 del Comitato Regionale Puglia)
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara: A.S.CASTELLANETA - A.S.FORTIS TRANI del 9 dicembre 2001 (Reclamo dell' A. S. Castellaneta in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica per una gara del terreno di gioco e per l'inibizione fino al 31 dicembre 2002 inflitta al sig. MUSCI PIETRO di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n 20 in data 13 dicembre 2001 del Comitato Regionale Puglia)
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Rilevato che il reclamo è stato sottoscritto da persona non autorizzata , perché dalla documentazione presentata dalla Società per l'iscrizione al Campionato di competenza risulta delegato il sig. MANTA FRANCESCO;
- Che, pertanto, il reclamo è inammissibile in quanto è stato sottoscritto dal sig. NICO ANDREA;
- P.Q.M.
DELIBERA
- Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall' A.S. Castellaneta e, per l'effetto, addebitare la
relativa tassa sul conto della stessa
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