COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°10 DEL 11/09/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.LATERZA – ATLETICO CARBONARA del 16 settembre 2001(Reclamo dell’U.S. Laterza avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 7 in data 20 settembre 2001 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore BELLOMO VITO dell’Atletico Carbonara).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°10 DEL 11/09/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.LATERZA - ATLETICO CARBONARA del 16 settembre 2001(Reclamo dell'U.S. Laterza avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 7 in data 20 settembre 2001 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore BELLOMO VITO dell'Atletico Carbonara). - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Lette le controdeduzioni dell'Atletico Carbonara; - Rilevato che con Com. Uff.n.38/835 del 26 aprile 2001 il calciatore BELLOMO VITO, nato l'11 aprile 1981,risulta squalificato per due gare(cfr. gare finali del Campionato Juniores Regionale); - Che a norma dell'art. 17 n. 6(nuovo C.G.S.)se il calciatore, colpito da squalifica, ha cambiato Società, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova Società; - Ritenuto, pertanto, che il calciatore BELLOMO VITO ha partecipato alla gara, in epigrafe citata, in posizione irregolare; - Visto ed applicato l'art. 12 n. 5 C.G.S. D E L I B E R A - Accogliere il reclamo proposto dall'U. S. Laterza e, per l'effetto, infliggere all'Atletico Carbonara la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 in favore dell'U. S. Laterza; - Squalificare il calciatore BELLOMO VITO dell'Atletico Carbonara per ulteriori 2(due) gare in aggiunta a quelle già inflitte con Com. Uff. n. 38/835 del 26 aprile 2001; - Comminare all'Atletico Carbonara l'ammenda di £. 150.000 (centocinquantamila); - Non addebitare la tassa reclamo sul conto dell'U.S. Laterza atteso l'accoglimento dello stesso.
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