COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: ATLETICO CARBONARA – A.S.C.LA SANTERMANA del 23 settembre 2001(Reclamo dell’A.S.C. La Santermana avverso il risultato della gara, riportato sul Com.Uff.n.8 in data 27 settembre 2001 del Comitato Regionale Puglia, per la posizione irregolare del calciatore BELLOMO VITO dell’Atletico Carbonara)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: ATLETICO CARBONARA - A.S.C.LA SANTERMANA del 23 settembre 2001(Reclamo dell'A.S.C. La Santermana avverso il risultato della gara, riportato sul Com.Uff.n.8 in data 27 settembre 2001 del Comitato Regionale Puglia, per la posizione irregolare del calciatore BELLOMO VITO dell'Atletico Carbonara) -Esaminati gli atti ufficiali; -Letto il reclamo a margine citato; -Udito il rappresentante della ricorrente; -Rilevato che con Com.Uff.n. 38/835 del 26 aprile 2001 il calciatore BELLOMO VITO,nato l'11 aprile 1981,risulta squalificato per 2(due) gare(cfr. gare finali del Campionato Juniores Regionale); -Che, a norma dell'art. 17 n. 6, se il calciatore, colpito da squalifica, ha cambiato Società, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova Società; -Ritenuto,pertanto,che il calciatore BELLOMO VITO ha partecipato alla gara,in epigrafe citata,in posizione irregolare; -Visto ed applicato l'art. 12 n. 5 C.G.S. D E L I B E R A -Accogliere il reclamo proposto dall'A.S.C.La Santermana e,per l'effetto, infliggere all'Atletico Carbonara la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 in favore dell'A.S.C.La Santermana; -Comminare all'Atletico Carbonara l'ammenda di £. 150.000(centocinquantamila); -Squalificare il calciatore BELLOMO VITO dell'Atletico Carbonara per ulteriori 2(due) gare in aggiunta alle 4(quattro)gare già inflitte con Com.Uff:n.38/835 del 26 aprile 2001 e Com. Uff.n.10/ dell'11 ottobre 2001; -Non addebitare la tassa sul conto dell'A.S.C.La Santermana atteso l'accoglimento del reclamo.
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