COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 22/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara:ATLETICO CARBONARA – A.C.NUOVA GIOV. MESAGNE del 28 ottobre 2001(Reclamo dell’Atletico Carbonara avverso il risultato della gara riportato sul Com.Uff.n. 13 in data 2 novembre 2001 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore VOLPE GIANNI, tesserato con la Società A.C. Nuova Giov. Mesagne).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 22/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara:ATLETICO CARBONARA - A.C.NUOVA GIOV. MESAGNE del 28 ottobre 2001(Reclamo dell'Atletico Carbonara avverso il risultato della gara riportato sul Com.Uff.n. 13 in data 2 novembre 2001 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore VOLPE GIANNI, tesserato con la Società A.C. Nuova Giov. Mesagne).
-Esaminati gli atti ufficiali;
-Letto il reclamo a margine citato;
-Accertato che il calciatore VOLPE GIANNI, nato il 20 dicembre 1985,alla data della gara non aveva compiuto il 16° anno di età,né aveva richiesto l'attestato di maturità agonistica, previsto dall'art. 34 punto 3 delle NOIF;
-Ritenuto,pertanto,che il calciatore suddetta ha preso parte alla gara,pur non avendone titolo;
-P.Q.-M.
D E L I B E R A
-Accogliere il reclamo proposto dall'Atletico Carbonara e,per l'effetto,infliggere all'A.C. Nuova Giov. Mesagne la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 a favore dell'Atletico Carbonara;
-Non addebitare la tassa atteso l'accoglimento del reclamo.
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