COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Prima categoria NUOVA GIOVENTU’ SUPERSANO – OTRANTO del 9/12/2001
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Prima categoria
NUOVA GIOVENTU’ SUPERSANO – OTRANTO del 9/12/2001
Letto il rapporto arbitrale;
rilevato che al 15° del primo tempo, sul risultato di 0 – 0, un giocatore manifestava un grave malore che faceva temere conseguenze letali e richiedeva il pronto ricovero dello stesso in una struttura sanitaria;
che i capitani delle due squadre chiedevano all’arbitro di sospendere la gara, in presenza di rilevanti tensioni ed apprensione subentrate nei giocatori di entrambe le società.
Tanto premesso questo Giudice Sportivo
DELIBERA
In base agli artt. 12 commi 4 e 5 C.G.S., stante la straordinarietà dell’evento non valutabile esclusivamente in chiave tecnica, di demandare al C.R.P. per quanto di sua competenza in ordine alla ripetizione della gara in oggetto.