COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 10/01/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. MINERVINO MURGE – G .S. RAFF. CASTRIOTTA MANFREDONIA del 9 dicembre 2001(Reclamo dell’ U. S. Minervino Murge in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI TERLIZZI GIUSEPPE , squalificato fino al 9 febbraio 2002 , di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 20 in data 13 dicembre 2001 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 10/01/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. MINERVINO MURGE - G .S. RAFF. CASTRIOTTA MANFREDONIA del 9 dicembre 2001(Reclamo dell' U. S. Minervino Murge in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI TERLIZZI GIUSEPPE , squalificato fino al 9 febbraio 2002 , di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 20 in data 13 dicembre 2001 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Considerato che ,per i fatti occorsi, il calciatore DI TERLIZZI GIUSEPPE non ha causato alcun danno fisico al direttore di gara ,motivo per cui è possibile addivenire ad una riduzione della sanzione inflitta dal Primo Giudice; - Tanto premesso D E L I B E R A - Ridurre la squalifica inflitta al calciatore DI TERLIZZI GIUSEPPE al 25 gennaio 2002; - Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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