COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A. C. NUOVA GIOV. MESAGNE – A.S. MONTALBANO del 9 dicembre 2001 (Reclamo del calciatore QUARTULLI SALVATORE , tesserato con l’ A. S. Montalbano , in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico, per la squalifica fino al 9 dicembre 2006 con proposta di preclusione definitiva ,di cui alla delibera riportata sul Com . Uff. n 20 in data 13 dicembre 2001 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: A. C. NUOVA GIOV. MESAGNE - A.S. MONTALBANO del 9 dicembre 2001 (Reclamo del calciatore QUARTULLI SALVATORE , tesserato con l' A. S. Montalbano , in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico, per la squalifica fino al 9 dicembre 2006 con proposta di preclusione definitiva ,di cui alla delibera riportata sul Com . Uff. n 20 in data 13 dicembre 2001 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Udito il ricorrente;
- Considerato che , a seguito dei fatti accaduti , risulta che il direttore di gara non ha subito alcuna menomazione fisica , tant'è che ha portato tranquillamente a termine la gara in questione;
- Tenuto conto , altresì , che il calciatore QUARTULLI SALVATORE ha sempre tenuto comportamento irreprensibile , per cui è possibile addivenire ad una riduzione della squalifica inferta dal Primo Giudice
DELIBERA
- Ridurre al 30 novembre 2005 la squalifica inflitta al calciatore QUARTULLI SALVATORE;
- Restituire la tassa versata di £. 200.000(duecentomila) stante il parziale accoglimento del reclamo.
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