COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 24/01/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Prima categoria Gara PEZZE – ATLETICO MODUGNO del 20/ 1/ 2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 24/01/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Prima categoria Gara PEZZE - ATLETICO MODUGNO del 20/ 1/ 2002 Rilevato che alla gara in oggetto ha partecipato il calciatore PELLEGRINO GIUSEPPE della Società Atletico Modugno sebbene squalificato fino al 10/02/2002 come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 24 del 17/01/2002 alla pag. 24/599. Tanto premesso questo Giudice Sportivo DELIBERA 1) di comminare alla società Atletico Modugno la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 in favore della società U.S. Pezze; 2) di comminare alla società Atletico Modugno la sanzione pecuniaria di euro 103; 3) l'inasprimento della squalifica comminata al calciatore Pellegrino Giuseppe a tutto il 20/02/2002.
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