COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara : C.S. LEVANTE MOLFETTA – G. S. R. CASTRIOTTA MANFREDONIA del 27 gennaio 2002 (Reclamo del C. S. Levante Molfetta in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore , sig. GIANCASPRO IGNAZIO , inibito fino al 27 marzo 2003 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 26 in data 31 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara : C.S. LEVANTE MOLFETTA - G. S. R. CASTRIOTTA MANFREDONIA del 27 gennaio 2002 (Reclamo del C. S. Levante Molfetta in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell'allenatore , sig. GIANCASPRO IGNAZIO , inibito fino al 27 marzo 2003 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 26 in data 31 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia) - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Rilevato che il reclamo è stato sottoscritto da persona non autorizzata ,perché dalla documentazione presentata dalla Società all'atto dell'iscrizione al campionato di competenza risultano delegati i sigg. ANZELMO NICOLA e RAGNO PASQUALE; - Che , pertanto , il reclamo è inammissibile in quanto è stato sottoscritto dal sig. ALTAMURA GIUSEPPE; -P.Q.M D E L I B E R A - Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società C.S. Levante Molfetta e , per l'effetto , addebitare la relativa tassa sul conto della stessa
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