COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 7/03/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: G.S.AUDACE BARLETTA – POL. ARPIFOGGIA del 17 febbraio 2002 (Reclamo del G. S. Audace Barletta in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del terreno di gioco per due gare e per l’inibizione inflitta all’allenatore , sig. FILOMENO RAFFAELE, inibito fino al 17 aprile 2002,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 29 in data 21 febbraio 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 7/03/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: G.S.AUDACE BARLETTA - POL. ARPIFOGGIA del 17 febbraio 2002 (Reclamo del G. S. Audace Barletta in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del terreno di gioco per due gare e per l'inibizione inflitta all'allenatore , sig. FILOMENO RAFFAELE, inibito fino al 17 aprile 2002,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 29 in data 21 febbraio 2002 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che il direttore di gara non ha subito lesioni fisiche e che il G. S. Audace Barletta non ha mai subito provvedimenti disciplinari a seguito di atti violenti;
Ritenuto , pertanto , di poter ridimensionare la squalifica del terreno di gioco;
Rilevato , altresì , che equa appare l'inibizione inferta dal Primo Giudice all'allenatore , sig. FILOMENO RAFFAELE, il quale nel corso della stagione sportiva ha subito altre inibizioni;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridurre la squalifica al terreno di gioco ad una giornata confermando nel resto le impugnate decisioni;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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