COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 32 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 10/03/2002 TORITTO – ATLETICO CARBONARA
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 32 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARA DEL 10/03/2002 TORITTO - ATLETICO CARBONARA
P R E M E S S O Che il Comunicato Ufficiale n° 3, pubblicato dal Comitato Regionale Puglia in data 2/8/01, impone l'utilizzo per l'intera gara di almeno due giocatori nati dopo l' 1/1/82 ed uno nato dopo l'1/1/83 pena la perdita dell'incontro;
- che dall'esame del referto arbitrale é emerso che la società A.S. Toritto ha utilizzato numero due giocatori appartenenti alle predette fasce anagrafiche dal 17^ minuto del secondo tempo, quando ha s ostituito il tesserato Bitetto Isidoro nato il 20/07/83 con il tesserato Colasuonno Leonardo nato il 21/05/81; - che pertanto l' A.S. TORITTO ha contravvenuto alla previsione contenuta nel C.U. n° 3 del 2/8/01 rendendo necessaria l'applicazione dell 'art. 12 comma 5 C.G.S.;
D E L I B E R A
di comminare alla società A.S. TORITTO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 in favore della società ATLETICO CARBONARA