COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°8 del 27/09/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara NOJA CALCIO – GRUMESE del 16/ 9/ 2001

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°8 del 27/09/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara NOJA CALCIO - GRUMESE del 16/ 9/ 2001 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la società Noja calcio con preannuncio telgrafico seguito da tempestivo reclamo adiva questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara in oggetto; che l'istante imputava alla società Grumese l'infrazione inerente la sostituzione di quattro calciatori occorsa durante la gara; che per l'effetto chiedeva l'assegnazione della vittoria a proprio favore; tutto cio premesso osserva questo Giudice Sportivo che dall'esame degli atti emerge a carico della società Grumese la violazione dell'art.74 comma 1 N.O.I.F., avendo la medesima sostituito n. 4 giocatori durante il suddetto incontro; P.Q.M. Visto ed applicato l'art. 12 comma 5 lettera a del C.G.S. ( C.F.R. Com. Uff. n. 1/01 pag. 31 ) DELIBERA 1) di comminare alla societa S.S. Grumese la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 a favore della societa Noja Calcio; 2) di restituire l'allegata tassa stante l'accoglimento del reclamo.
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