COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 12 DEL 25/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.DISO – G.C. COLLEMETESE del 30 settembre 2001(Reclamo dell’A.S. Diso in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MARRA GIOVANNI, squalificato per 5 (cinque)giornate ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 9 in data 4 ottobre 2001 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 12 DEL 25/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.DISO - G.C. COLLEMETESE del 30 settembre 2001(Reclamo dell'A.S. Diso in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MARRA GIOVANNI, squalificato per 5 (cinque)giornate ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 9 in data 4 ottobre 2001 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Ritenuto che, per la gravità dei fatti occorsi, così come descritti dettagliatamente negli atti ufficiali, equa appare la sanzione inflitta dal Primo Giudice; - Che le giustificazioni addotte dalla Società reclamante non possono essere prese in considerazione, perché in contrasto con quanto descritto dal direttore di gara; - Che il referto arbitrale è prova privilegiata rispetto al documento presentato dalla Società reclamante; -P.Q.M. DELIBERA - Respingere il reclamo in epigrafe citato e, per l'effetto, addebitare la tassa sul conto dell'A.S. Diso, così come espressamente richiesto.
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