COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 14 DEL 8/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria Gara ANCIS MARTINA CALCIO – AUSONIA TARANTO del 4/11/ 2001

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 14 DEL 8/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria Gara ANCIS MARTINA CALCIO - AUSONIA TARANTO del 4/11/ 2001 Esaminati gli atti ufficiali,rilevato che al 15° del secondo tempo mentre il direttore di gara si accingeva ad ammonire il giocatore Resta Cosimo della Societa AUSONIUA TARANTO , questi si scagliava con fare minaccioso contro l'arbitro; che nel frangente intervenivano prontamente alcuni calciatori dell'A.Martina, bloccando la reazione del giocatore; che il direttore di gara a seguito della violenta reazione del calciatore Resta decideva di espellerlo, e per l'effetto tutti i componenti della panchina dell'Ausonia Taranto entravano sul terreno di gioco a pr otezione del ridetto calciatore; che il capitano dell'Ausonia Taranto Stell Giuseppe si avvicinava all'arbitro consigliando di non espellere il Sig. Resta Cosimo in quanto soggetto " pericoloso ", impedendogli di notificare il provvedimento di espulsione; che,dopo 4 minuti di sospensione,la gara riprendeva con l'intervento della forza pubblica, sebbene l'arbitro non fosse libero e sereno di svolgere le proprie funzioni; tanto premesso, considerato che il clima determinatosi sul terreno di gioco, così come enunciato nel referto del direttore di gara, ha determinato la prosecuzione pro-forma dell'incontro in oggetto, in quanto l'arbitro non ha potuto contestare i provvedimenti del caso a carico dei soggetti responsabili delle violazioni occorse; P.Q.M. DELIBERA 1) di dichiarare proseguita PRO-FORMA la gara indicata in oggetto e per l'effetto 2) di comminare la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Ausonia Taranto con il risultato di 2 - 0 in favore dell'Ancis Martina Calcio 3) di comminare a carico della società Ausonia Taranto l'ammenda di L. 300.000 per il comportamento dei dirigenti e dei calciatori componenti la panchina della medesima società, a causa delle vicende che hanno determinato la prosecuzione pro-forma dell'incontro; 4) di comminare a carico del dirigente accompagnatore della società Ausonia Taranto il sig. Romanazzi Michele l'inibizione sino al 06/12/2001; 5) di squalificare il capitano della società Ausonia Taranto Stell Giuseppe per 5 giornate per comportamento gravemente anti sportivo così come descritto in delibera; 6) di squalificare il calciatore Resta Cosimo della società Ausonia Taranto per 2 giornate
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