COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 15/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria Gara CALCIO GIOIA – ISCHIATARANTO del 28/10/2001
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 15/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria
Gara CALCIO GIOIA - ISCHIATARANTO del 28/10/2001
- Esaminati gli atti ufficiali rilevato:
- che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società A.S. Calcio Gioia adiva questo G.S. avverso il risultato della garain oggetto;
- che la reclamante imputava alla società Ischiataranto la violazione della normativa inerente la presenza dei calciatori Juniores durante lagara, come da C. U. n. 43 del 31.05.2001;
- che nella fattispecie,a detta della istante,la società Ischiataranto non aveva reintegrato in campo il calciatore Juniores espulso durante la gara, esattamente n. 2 Manca Angelo (31.10.1983), proseguendo l'incontro con 2 soli Juniores;
- che la società A.S. Calcio Gioia concludeva con la richiesta di applicazione dell'art. 7 comma 5 C.G.S.:
tanto premesso osserva questo G.S. che il reclamo avanzato dalla società A.S. CALCIO GIOIA non è meritevole di accoglimento, in quanto la normativa richiamata dalla reclamante prevede chiaramente la deroga allacontemporanea presenza dei 3 Juniores durante tutto l'arco della garanei casi di ESPULSIONE dal campo. ( C.F.R. Com. Uff. n. 3/01 pag. 55)
P.Q.M.
DELIBERA
1) di rigettare il reclamo proposto dalla società A.S: Calcio Gioia addebitando sul conto della istante la relativa tassa reclamo;
2) di confermare il risultato di 0 - 2 in favore della società Ischiataranto così come conseguito sul campo.