COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 15/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria Gara CALCIO GIOIA – ISCHIATARANTO del 28/10/2001

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N°15 DEL 15/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria Gara CALCIO GIOIA - ISCHIATARANTO del 28/10/2001 - Esaminati gli atti ufficiali rilevato: - che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società A.S. Calcio Gioia adiva questo G.S. avverso il risultato della garain oggetto; - che la reclamante imputava alla società Ischiataranto la violazione della normativa inerente la presenza dei calciatori Juniores durante lagara, come da C. U. n. 43 del 31.05.2001; - che nella fattispecie,a detta della istante,la società Ischiataranto non aveva reintegrato in campo il calciatore Juniores espulso durante la gara, esattamente n. 2 Manca Angelo (31.10.1983), proseguendo l'incontro con 2 soli Juniores; - che la società A.S. Calcio Gioia concludeva con la richiesta di applicazione dell'art. 7 comma 5 C.G.S.: tanto premesso osserva questo G.S. che il reclamo avanzato dalla società A.S. CALCIO GIOIA non è meritevole di accoglimento, in quanto la normativa richiamata dalla reclamante prevede chiaramente la deroga allacontemporanea presenza dei 3 Juniores durante tutto l'arco della garanei casi di ESPULSIONE dal campo. ( C.F.R. Com. Uff. n. 3/01 pag. 55) P.Q.M. DELIBERA 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società A.S: Calcio Gioia addebitando sul conto della istante la relativa tassa reclamo; 2) di confermare il risultato di 0 - 2 in favore della società Ischiataranto così come conseguito sul campo.
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