COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 22/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria Gara MEC LECCE – PAPA CAPASA del 18/11/ 2001

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 DEL 22/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria Gara MEC LECCE - PAPA CAPASA del 18/11/ 2001 Esaminati gli atti ufficiali, rilevato - che al 13° minuto del secondo tempo l'arbitro sospendeva definitivamente la gara a causa di una rissa insorta tra i componenti di entrambe le squadre; - che nel contempo alla rissa partecipavano alcuni sostenitori locali, penetrati dal cancello adiacente al terreno di gioco, aperto nella circostanza dal componente della forza pubblica sostitutiva sig. LORENZO ANTONIO (soc. MEC LECCE); - che nella fattispecie il direttore di gara identificava calciatori e tecnici partecipanti alla suddetta rissa; tanto premesso DELIBERA 1) di comminare a carico di entrambe le squadre la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0; 2) di comminare a carico della società MEC LECCE l'ammenda di L. 500.000 (cinquecentomila), a titolo di responsabilità oggettiva per gli eventi di cui in delibera (ammenda così contenuta per l'assenza di conseguenze al direttore di gara); 3) di inibire il sig. Lorenzo Antonio, nella qualità di componente del servizio d'ordine sostitutivo messo a disposizione dalla soicietà MEC LECCE, sino al 31/12/2003 4) di inibire il sig. GUACCI FRANCESCO, allenatore della soc. MEC LECCE sino al 20/01/2002; 5) di squalificare il sig. BONATESTA CARMINE (PAPA CAPASA LECCE) sino al 20/01/2002 per aver colpito un calciatore avversario con una testata al petto e con calci e pugni sulle gambe e sul corpo oltre che per la partecipazione alla rissa; 6) di squalificare il sig. MARZO STEFANO (MEC LECCE) per n. 4 giornate per aver colpito un avversario con un pugno partecipando alla rissa in qualità di capitano; 7) di squalificare il sig. MAZZARA DARIO (MEC LECCE) per n. 4 giornate per aver attinto con sputi calciatori e dirigenti avversari; 8) di squalificare il sig. ROLLO MASSIMO (PAPA CAPASA LECCE) per n. 4 giornate per sputi contro un avversario; 9) di squalificare i sigg.ri PALANO PAOLO, MANICA ANTONIO, MORTARI LUCA (MEC LECCE) per n. 3 giornate per aver colpito con calci e pugni avversari nell'ambito della suddetta rissa; 10) di squalificare i sigg.ri ARCUTI GIOVANNI, CALOGIURI DIEGO, TRULLO FABIO (PAPA CAPASA LECCE) per n. 3 giornate per aver colpito con calci e pugni giocatori avversari nell'ambito della suddetta rissa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it