COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria Gara S. GIOVANNI ROTONDO – REAL BARLETTA del 25/11/2001

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria Gara S. GIOVANNI ROTONDO – REAL BARLETTA del 25/11/2001 Esaminati gli atti ufficiali, rilevato: Che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, la Società Real Barletta adiva questo G.S. avverso il risultato della gara in oggetto; Che la reclamante chiedeva l’attribuzione della vittoria in proprio favore attesa la mancata espulsione durante la gara di un calciatore della Società S. Giovanni Rotondo (n. 5 GUIDA MICHELE) per doppia ammonizione; Osserva questo G.S. che il reclamo propostodalla Società Real Barletta non è meritevole di accoglimento, in quanto l’assunto della istante non trova conferma negli atti ufficiali. Infatti, dal referto arbitrale, confermato dal successivo supplemento di rapporto, si evince inequivocabilmente che il giocatore n.5 del S.Giovanni Rotondo è stato semplicemente ammonito non incorrendo nell’ipotesi di esplusione. Tutto ciò premesso D E L I B E R A 1) di rigettare il reclamo proposto dalla Soc. Real barletta, addebitando la relativa tassa a carico della istante; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 3-2 in favore del S. Giovanni Rotondo.
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