COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: ANCIS MARTINA CALCIO – POL. AUSONIA TA CALCIO del 4 novembre2001(Reclamo della Pol. Ausonia Ta Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara, per l’ammenda di £ . 300.000,per l’inibizione inflitta al sig. ROMANAZZI MICHELE e per le squalifiche inflitte ai calciatori STELL GIUSEPPE e RESTA COSIMO , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 14 in data 8 novembre 2001 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: ANCIS MARTINA CALCIO - POL. AUSONIA TA CALCIO del 4 novembre2001(Reclamo della Pol. Ausonia Ta Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara, per l'ammenda di £ . 300.000,per l'inibizione inflitta al sig. ROMANAZZI MICHELE e per le squalifiche inflitte ai calciatori STELL GIUSEPPE e RESTA COSIMO , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 14 in data 8 novembre 2001 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Sentito l'arbitro , che ha reso supplemento di rapporto dal quale si evince lo stato di grave pericolosità verificatosi al momento in cui il direttore di gara ha deciso di continuare la gara pro - forma; - Ritenuto, pertanto , equa la sanzione inflitta dal Primo Giudice , non potendo prendere in considerazione le giustificazioni di parte addotte dalla Società reclamante; P. Q. M . D E L I B E R A -Respingere il ricorso proposto dalla Società Pol Ausonia Ta Calcio , confermando "in toto" le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo e, per l'effetto, addebitare sul conto della Società reclamante la relativa tassa.
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