COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. QUADRIFOGLIO MONTEIASI – A.S.CALCIO PELLEGRINO CASTELLANA del 18 novembre 2001(Reclamo dell’ A. S. Quadrifoglio Monteiasi in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori LOMBARDI MAIK ,squalificato fino al 20 novembre 2002 , e SAMPIETRO BIAGIO , squalificato fino al 20 marzo 2002 ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 16 in data 22 novembre 2001 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. QUADRIFOGLIO MONTEIASI - A.S.CALCIO PELLEGRINO CASTELLANA del 18 novembre 2001(Reclamo dell' A. S. Quadrifoglio Monteiasi in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori LOMBARDI MAIK ,squalificato fino al 20 novembre 2002 , e SAMPIETRO BIAGIO , squalificato fino al 20 marzo 2002 ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 16 in data 22 novembre 2001 del Comitato Regionale Puglia). - Considerato che per i fatti accaduti , i calciatori LOMBARDI MAIK e SAMPIETRO BIAGIO , non hanno causato alcun danno fisico all'arbitro e nemmeno agli avversari , motivo per cui è possibile addivenire ad una riduzione delle sanzioni inflitte dal Primo Giudice; - Tanto premesso D E L I B E R A - Ridursi la squalifica inflitta al calciatore LOMBARDI MAIK al 31 luglio 2002 e la squalifica inflitta al calciatore SAMPIETRO BIAGIO al 15 febbraio 2002 per i motivi in premessa specificati; - Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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