COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria Gara NOJA CALCIO – CALCIO PELLEGRINO del 3/ 2/ 22

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria Gara NOJA CALCIO - CALCIO PELLEGRINO del 3/ 2/ 22 Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la società Noja Calcio schierava in campo il calciatore Altieri Domenico ( nato il 27.06.1980 ); che il predetto giocatore risultava squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV infrazione) come da C.U. n. 26 del 31.01.2002; tanto premesso, visto ed applicato l'art. 12 C.G.S. comma 5 lettera a) DELIBERA di comminare alla Soc. Noja Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 in favore della società Calcio Pellegrino.
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