COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara : A.S.BORGO PACE LE – A.S.CASERMETTE ARNESANO del 6 gennaio 2002 (Reclamo dell’A. S. Borgo Pace Le in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TRAMACERE ANDREA , squalificato fino all’8 gennaio 2007 con proposta di preclusione definitiva , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 23 in data 10 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia ).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara : A.S.BORGO PACE LE - A.S.CASERMETTE ARNESANO del 6 gennaio 2002 (Reclamo dell'A. S. Borgo Pace Le in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TRAMACERE ANDREA , squalificato fino all'8 gennaio 2007 con proposta di preclusione definitiva , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 23 in data 10 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia ). - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Considerato che il proposto reclamo è stato inoltrato in data 23 gennaio 2002 , oltre il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione del Com. Uff. n. 23 del Comitato Regionale Puglia , per cui lo stesso deve ritenersi inammissibile ai sensi dell' art 42 n. 5 del C.G.S.; - P.Q.M. D E L I B E R A - Dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall'A. S. Borgo Pace di Lecce e, per l'effetto , addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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