COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: U.S. MIGGIANO – F.C. CORSANESE del 20 gennaio 2002 (Reclamo dell’U.S. Miggiano avverso la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera del G. S. riportata sul Com. Uff. n. 25 in data 24 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: U.S. MIGGIANO - F.C. CORSANESE del 20 gennaio 2002 (Reclamo dell'U.S. Miggiano avverso la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera del G. S. riportata sul Com. Uff. n. 25 in data 24 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia) - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Sentito l'arbitro , che ha reso supplemento di rapporto; - Considerato che dagli atti ufficiali della gara risulta che il calciatore RUGGERI MASSIMO è nato il 28 novembre 1984 , e non il 17 maggio 1976 , così come erroneamente indicato in distinta prima della gara; - Che il direttore di gara, su richiesta della Società reclamante rilevata la discordanza della data di nascita, provvedeva ad apportare in distinta la variazione dell'effettiva data di nascita (28 novembre 1984) del calciatore RUGGERI MASSIMO; - Ritenuto , pertanto , che la Società reclamante non ha contravvenuto alle disposizioni impartite nel Com. Uff. n. 3/55 del 2 agosto 2001 , avendo utilizzato per l'intera durata della gara tre giocatori appartenenti alle fasce anagrafiche riportate nella suddetta normativa; - Tanto premesso DELIBERA - Accogliere il reclamo proposto dall'U.S. Miggiano e , per l'effetto , ripristinare il risultato di 3 - 1 in favore dell'U.S. Miggiano conseguito sul terreno di gioco; - Non addebitare la tassa stante l'accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it